Art. 10.
(Ufficio nazionale per la protezione sociale).

      1. Con il regolamento è istituito l'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell'Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell'interno, con apposita convenzione triennale, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
      2. L'Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni e ai loro consorzi nonché alle province per l'istituzione o per la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi di integrazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 24, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento previsto dall'articolo 7. Nel concorso deve essere prevista l'istituzione di centri di accoglienza o di sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.

 

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      3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire un numero di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo, previa consultazione con le regioni, è autorizzato a decretare l'ampliamento del numero dei posti.
      4. Con il regolamento è altresì istituito il Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli interventi dell'Ufficio nazionale con altri interventi sociali nonché di collaborare alla programmazione e al monitoraggio delle attività. In particolare, il Comitato consultivo esprime parere sulla convenzione triennale tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza, sui programmi per l'integrazione, sui programmi per il rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l'Ufficio nazionale fornisce al Governo. Il Comitato consultivo include tra i suoi membri, oltre a rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'ANCI, rappresentanti dell'UNHCR, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della solidarietà sociale, delle regioni, delle province nonché delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28. Il regolamento può comunque prevedere la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al Comitato consultivo.